Statuto - "Giuseppe Ciliperto" Onlus

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Statuto

La Costituzione dell’Associazione
 
Nella serata del 4 Ottobre 2001, a Novi Ligure, presso via Turati, abitazione della mia famiglia, in 13 persone fra cui io, mia madre e l’oncologo Dott. Vittorio Fusco, insieme ad alcuni amici dello scomparso Giuseppe Ciliberto, ci siamo riuniti per l’atto costitutivo dell’Associazione Onlus “Giuseppe CILIBERTO” per la Lotta contro il Cancro.
 
L’idea di dar vita a qualcosa di associativo a Novi in tal settore era nata in me, dopo l’invito alla scienza che mio papà, classe 1934, semplice operaio in pensione con la semplice scuola elementare alle spalle, aveva fatto poche ore prima della sua morte, avvenuta presso l’Ospedale di Alessandria Domenica 12 Agosto 2001 alle ore 01,25.
 
Quello che in un primo momento mi frenava era il fatto che mio papà era stato un semplice operaio, non era un grande personaggio della città. Ma poi consultandomi con l’amico dott. Vittorio Fusco, che approvò l’idea e pensando agli operai dell’Eternit di Casale Monferrato, anche loro semplici operai, mi convinsi che una piccola associazione la si poteva e la si doveva avviare. Anche perché allora a Novi ed in zona non c’era nessuna associazione in merito.
 
Fu così che si inizio a lavorare per mettere in cantiere questa Associazione e nella mattinata di Domenica 11 Novembre 2001, presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Novi Ligure, si diede vita pubblicamente all’ dell’Associazione Onlus “Giuseppe CILIBERTO” per la Lotta contro il Cancro.
 
<Franco Ciliberto>


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GIUSEPPE CILIBERTO” ONLUS
PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
(esente da bollo art.17 D.Lgs. n.460/97 e art.8 Legge n.266/91)
 
 
A)  COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA
 
Art. 1 – Costituzione e natura dell’Associazione
E’ costituita l’associazione denominata “Giuseppe Ciliberto” per la lotta contro il cancro – Onlus.
L’Associazione intende svolgere attività di utilità sociale per combattere la malattia conosciuta come “cancro”, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.
L’Associazione ha carattere volontaristico, è apolitica e non persegue fini di lucro; essa potrà partecipare in qualità di socio al altre Associazioni aventi analoghi scopi sociali ed umanitari.
 
Art. 2 – Sede dell’Associazione
La sede legale è presso via Turati n.11 in Novi Ligure.
 
Art.3 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo istituzionale il sostegno alla lotta contro il “Cancro” in tutte le sue forme.
A tal fine l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
·         Raccogliere fondi per finanziare la ricerca medico-scientifica e la lotta contro il “Cancro” direttamente o per tramite delle Associazioni nazionali;
·         Promuovere l’attività di informazione in campo oncologico avvalendosi del contributo di persone esterne ed interne all’associazione, facendosi promotore di tavole rotonde, convegni e altro mezzo valido a diffondere informazioni utili al superamento delle sofferenze, alle nuove cure e/o scoperte scientifiche e al miglioramento delle situazioni di crisi;
·         Promuovere e sostenere l’attività di prevenzione a livello locale e provinciale;
·         Promuovere la vendita di pubblicazioni specifiche.
L’Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi statutari.
 
Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
 
 
B)   GLI ASSOCIATI
 
Art. 5 – Requisiti
Possono essere associati all’Associazione persone fisiche.
 
Art. 6 – Modalità di Associazione
Per essere ammessi in qualità di Associato bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo, e versare la quota di iscrizione all’atto della presentazione della domanda.
All’accettazione della domanda ed al pagamento della quota associativa annuale segue l’iscrizione nel libro Soci. Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione.
 
Art. 7 – Doveri e diritti degli Associati
L’Associato è tenuto a:
a)       osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
b)      mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell’Associazione;
c)       versare la quota associativa annuale.
L’Associato ha diritto a:
a)       partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b)      partecipare all’Assemblea degli Associati.
L’Associato maggiorenne ha diritto a:
a)       votare per tutte le deliberazioni assembleari ed in particolare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli Organi e cariche sociali;
b)      essere eletto negli Organi e nelle cariche sociali.
 
Art. 8 – Quota associativa annuale
La quota associativa dovrà essere versata entro il mese di aprile di ciascun anno.
Eventuali incrementi della quota deliberati dall’Assemblea degli Associati in data successiva, dovranno essere versati entro un mese dalla deliberazione.
La quota versata non è restituibile in caso di dimissioni o esclusione dell’Associato.
 
Art. 9 – Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:
a)       per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, anche mediante lettera semplice;
b)      per morosità nel pagamento dei prescritti contributi, trascorsi giorni trenta dalla data di scadenza, fissata al 31 maggio di ogni anno;
c)       per inosservanze delle norme statutarie e dei regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo, nonché per mancato rispetto di ogni altra risoluzione o decisione assunta, in conformità alle disposizioni statutarie, dagli Organi rappresentativi dell’Associazione;
d)      per accertati motivi di incompatibilità.
All’esclusione di un Associato si perviene con delibera motivata dell’Assemblea dei soci.
 
 
C)  GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a)       l’Assemblea degli Associati;
b)      il Consiglio Direttivo;
c)       il Collegio dei Revisori dei conti.
Sono cariche sociali:
d)      il Presidente;
e)       il Vicepresidente;
f)       il Tesoriere;
g)      il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea; il Presidente e le altre cariche sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
 
 
D) L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
 
Art. 11 – Membri dell’Assemblea
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di voto deliberativo tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, purché abbiano compiuto il 18° anno di età all’atto della convocazione.
 
Art.12 – Convocazione ed ordine del giorno dell’Assemblea
L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile.
Il Consiglio Direttivo provvede prima della convocazione dell’Assemblea, all’aggiornamento dell’elenco degli Associati in regola con i pagamenti e con le altre condizioni previste dalla Statuto.
Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera, fax o e-mail; l’invio è da inviare con preavviso di almeno 7 gg. E dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
E’ comunque ritenuta valida la convocazione dell’Assemblea resa nota agli Associati mediante affissione della convocazione presso la sede sociale 7 giorni prima della data stabilita.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
 
Art.13 – Costituzione e deliberazioni
I)                   L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
II)                 L’Assemblea in sede ordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
III)               L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
IV)              E’ ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato avente diritto al voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
V)                 Salvo il disposto del capoverso seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e sono vincolanti anche per la minoranza, fermo restando il diritto di recesso dei singoli Associati.
VI)              Per l’adozione delle delibere concernenti l’approvazione e la modifica dell’Atto Costitutivo o dello Statuto e per quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale si osservano in ogni caso le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
VII)            L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente ed in mancanza anche di questi da persona designata dall’Assemblea.
VIII)         Il verbale delle riunioni dell’Assemblea è redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo.
 
 
Art. 14 – Compiti dell’Assemblea
I)                   All’Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
c) approvare e modificare i regolamenti interni;
d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi e l’eventuale penale per i ritardati pagamenti;
e) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
II)                 All’Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) approvare e modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
c) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
e)       deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
 
 
E) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Art. 15 – Compiti del Consiglio
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, a tal fine, esercita tutti i poteri assegnatigli dalle norme vigenti, dalle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni.
 
Art. 16 – Composizione e durata
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri designati dall’Assemblea scelti tra gli Associati dell’Associazione.
Il Presidente viene successivamente nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti per un triennio e sono rieleggibili al massimo per un nuovo triennio.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Vicepresidente del Tesoriere e del Segretario su proposta del Presidente.
 
Art. 17 – Convocazione del Consiglio e modalità di deliberazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta che sia necessario; in ogni caso si deve riunire almeno una volta al trimestre.
La convocazione della riunione è effettuata dal Presidente con le stesse procedure previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituito con l’intervento di almeno quattro membri.
Qualora non si raggiunga il numero di presenze necessarie, il Presidente fisserà una successiva riunione entro due settimane.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da parte del Segretario con controfirma del Presidente.
 
 
F) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI
 
Art. 18 – Nomina e compiti del Collegio
Il Collegio dei Revisori dei Conti è previsto solo se l’Assemblea riterrà opportuno istituirlo e al superamento limiti di bilancio da stabilirsi.
Qualora sia istituito il Collegio dei Revisori del Conti, composto da uno a tre membri, svolgerà i compiti per esso previsti dalla legge.
Viene eletto dall’Assemblea dei Soci e con le procedure previste per il Presidente e per il Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti per un nuovo triennio.
 
 
G) PRESIDENTE
 
Art. 19 – Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l’uso della firma sociale; in particolare firma ogni atto, sia amministrativo che contabile, dell’Associazione.
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire sia agli Associati che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente convoca e presiede sia l’Assemblea che il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno, e sovrintende all’attuazione delle relative delibere.
Nessun Associato, ad esclusione del Presidente, potrà usare od impegnare il nome dell’Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 20 – Modalità di elezione
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.
Qualora nella prima votazione due o più candidati riportino lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio tra i due più anziani per iscrizione e, in subordine, per età; in caso di ulteriore parità è eletto il più anziano per iscrizione e, in subordine, per età.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, il Consiglio Direttivo provvederà a designare il nuovo Presidente nella prima riunione successiva già fissata o che a tal fine il Vice-Presidente provvede a convocare entro un mese.
 
 
H) IL TESORIERE
 
Art.21 – Nomina e compiti del Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri a maggioranza semplice.
Il Tesoriere è responsabile della parte finanziaria e cura materialmente la gestione economica dell’Associazione, secondo le modalità indicate dal regolamento.
Sono suoi compiti particolari:
a)       la predisposizione, sentito il Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b)      la riscossione delle quote sociali;
c)       la riscossione di qualsiasi altra somma o contributo da parte di enti, associazioni o privati;
d)      l’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione, secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e la rendicontazione all’Assemblea al 31/12 di ogni anno delle spese sostenute e gli incassi effettuati;
e)       la custodia, la manutenzione e l’inventario annuale dei beni dell’Associazione.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, con specifica delibera, di incaricare un professionista, anche esterno all’Associazione, per l’espletamento dei compiti indicati al precedente sub lettera d).
 
 
I) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
 
Art. 22 – Risorse economiche e patrimonio dell’Associazione
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
a)       dalle quote e contributi degli Associati;
b)      da eredità, donazioni e legati;
c)       da contributi statali, regionali, provinciali, di enti locali e di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzate a specifici programmi compatibili con i fini statutari, da contributi dell’unione europea e di organismi internazionali;
d)      da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e)       da proventi della cessione di servizi a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
f)       da erogazioni liberali di Associazioni e di terzi;
g)      da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’associazione;
h)      da altre entrate compatibili con le finalità associative.
Fanno parte integrante del patrimonio i beni mobili e immobili conferiti a titolo gratuito o acquistati a titolo oneroso nell’interesse dell’Associazione e necessari per il conseguimento degli scopi associativi.
Gli eventuali utili di gestione debbono essere destinati alla realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse; l’obbligo è adempiuto anche con la costituzione di riserve vincolate. E’ pertanto fatto assoluto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Tesoriere predispone l’inventario dei beni esistenti.
La documentazione relativa alle risorse economiche di cui ai punti:  b), c), d), e), f), dovrà essere conservata per almeno tre anni.
 
 
 
L) NORME FINALI E GENERALI
 
Art. 23 – Esercizi sociali
L’Esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 24 – Gratuità delle cariche sociali
Le cariche sociali sono onorarie e non possono perciò essere retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell’Associazione.
 
Art. 25 – Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte, o le modifiche siano sottoposte ed approvate dell’Assemblea, appositamente convocata in sede straordinaria e con le maggioranze prescritte.
 
Art. 26 – Scioglimento e liquidazione
I)                   In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
II)                 Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 legge 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 27 – Regolamenti interni
I)                   Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell’attività dell’Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni, che saranno vincolati per tutti gli Associati.
II)                 I regolamenti verranno compilati a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
 
Art. 28 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto o dall’Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
 
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